9 dicembre 2013 chiara molè

DAE2013: esclusività digitale e multicanalità

Il primo gennaio 2014 è una data che costituirà un passaggio-cardine per l’amministrazione elettronica. Infatti in tale giorno entrerà in vigore il comma 3-bis dell’articolo 63 del Codice dell’amministrazione digitale, il quale, come sappiamo, stabilisce che tutte le pubbliche amministrazioni devono utilizzare “esclusivamente i canali e i servizi telematici, ivi inclusa la posta elettronica certificata, per l’utilizzo dei propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l’esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonche’ per la richiesta di attestazioni e certificazioni”. Lo stesso articolo stabilisce, al comma 3-ter, che le amministrazioni “utilizzano esclusivamente servizi telematici o la posta elettronica certificata anche per gli atti, le comunicazioni o iservizi dagli stessi resi”.

Si tratta di una norma che evidentemente ha la funzione di accompagnare in modo deciso l’attuazione dell’agenda digitale in Italia. Se la si legge con pragmatismo, però, suscita inevitabilmente perplessità, in relazione alla possibilità che il suo disposto possa trovare una piena e immediata attuazione, per due ragioni. Anzitutto, per la sua portata onnicomprensiva, dal punto di vista sia soggettivo (riguarda tutti gli enti pubblici, attraverso un rinvio al comma 2 del Codice), che oggettivo (copre pressoché tutto lo spettro dell’attività delle pubbliche amministrazioni); in secondo luogo, per la perentorietà con cui individua una data-limite oltre la quale la digitalizzazione deve essere unica regola assoluta e generale. Sulla valenza effettiva di una scadenza di questo tipo abbiamo già avuto occasione di riflettere quando il comma 3-bis era stato appena formulato.

Oggi, a meno di un mese dalla deadline, in realtà non si ha la certezza che la norma debba essere applicata, infatti essa prevedeva l’emanazione di un DPCM con cui si sarebbero dovute stabilire “le deroghe e le eventuali limitazioni”, e tale atto normativo non è stato finora prodotto. È però legittimo sostenere che la disposizione diventerà comunque precettiva il primo gennaio, anche in assenza del regolamento, in quanto quest’ultimo non avrebbe dovuto stabilire criteri attuativi, bensì – appunto – deroghe e limitazioni, peraltro “eventuali”, in mancanza delle quali la norma positiva è comunque valida.

Di questo, parlerà nell’intervento al 10° DAE Daniele Marongiu, nella sessione dedicata ad “Agenda Digitale e Pubblica Amministrazione” (qui il link per iscriversi e qui il programma definitivo). 

L’articolo completo è stato pubblicato da Daniele Marongiu su www.leggioggi.it clicca qui per continuare a leggere.

 

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